Detrazione del 140%

Super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la possibilità di operare un super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tra le modifiche normative introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 91) ve ne sono alcune che intervengono sulla disciplina fiscale degli ammortamenti, in relazione alla quale è stata prevista la possibilità di operare un maxi ammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali. La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti inleasing. Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della legge di Stabilità 2016. L’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni in commento. Ambito applicativo In particolare, in tale ambito, la novella disciplina ha disposto che – ai fini della deducibilità degli ammortamenti di tali nuovi cespiti – il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto economico. Da un punto di vista pratico ciò sta a significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno effettuare, in fase di dichiarazione dei redditi, una ulteriore variazione in diminuzione rispetto all’ammortamento imputato a conto economico per lo stesso bene: questa agevolazione di natura esclusivamente fiscale determinerà un doppio binario sul piano civilistico e fiscale: – l’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale – consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: essendo le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna fiscalità differita. Occorre tener presente che la norma può essere applicata in quanto il maggior componente negativo di natura fiscale derivante dal maggior ammortamento rispetto a quello imputato al conto economico risulta deducibile come deroga al principio di imputazione al Conto Economico (art. 109 comma 4 lettera b, TUIR) per espressa disposizione di legge. Conseguentemente in virtù della nuova previsione normativa sussiste per le fattispecie in esame la possibilità di dedure i maggiori ammortamenti che non sono stati imputati nel Conto Economico. Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi. Non rientrando, quindi, nel beneficio: – gli investimenti in beni immateriali; – gli investimenti in beni “usati”. Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001).

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